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YesterPay, concerti annullati e la truffa dei voucher

Biglietti Paul McCartney“La storia dei voucher in cambio del biglietto di Paul McCartney è ignobile.
Per sostenere i lavoratori dello spettacolo?
Io SONO un lavoratore dello spettacolo.
Ridatemi i soldi.”

Con queste parole inequivocabili, il cantautore Gigi Giancursi, già uno degli assi portante dei Perturbazione e poi del duo Linda & The Greenman, presenta un brillante video di protesta, realizzato assieme ad Antonio Bardi, in cui scorrono immagini variopinte di tanti delusi amanti della musica in possesso del biglietto dei concerti annullati. Con l’ironia e lo spirito critico che da sempre animano la sua musica, Giancursi affronta con sobria eleganza una cover della celebre Yesterday, con in coda Home tonight (ultimo singolo di McCartney), che diventa per l’occasione YesterPay – No voucher please – Paul, help us!, con un testo riadattato per raccontare in maniera pungente (“I paid for Paul / now I long for being repaid“) la decisione assunta dagli organizzatori  delle date italiane del tour di Paul McCartney.

In seguito alle disposizioni del DL 18/2020, cosidetto “Cura Italia”, infatti, gli organizzatori di concerti e spettacoli stanno attivando procedure di rimborso degli eventi annullati col sistema dei voucher.

In pratica come stabilito dall’articolo 88 della legge, dietro presentazione del biglietto verrà restituito all’acquirente un voucher di uguale valore monetario, da spendere per nuovi eventi entro un anno dall’emissione.

Si baratta in questo modo la qualità con la quantità.

Si scambia la musica per un  prodotto qualsiasi. Quali che siano i gusti personali, un pacco di pasta o un dentifricio possono essere scambiati con un buono per l’acquisto di merce dello stesso valore; ma come si può anche solo immaginare di compensare con un buono della spesa un concerto, uno spettacolo teatrale, una performance?

Forse aver inserito la norma all’interno di un vasto provvedimento, il “Cura Italia”, volto a sanare le necessità impellenti del Paese, ha generato confusione nel legislatore tra i codici ATECO e la creazione artistica? Il caso più significativo, ma di certo non il solo in questo momento, è costituito proprio dall’annullamento dei due concerti che Paul McCartney avrebbe dovuto tenere a giugno a Napoli e a Lucca. Annullamento peraltro voluto dallo stesso artista, che ha preferito questa soluzione ad un rinvio che allo stato attuale sarebbe stato comunque vago e incerto.

A prescindere dai costi già elevatissimi fissati dagli organizzatori, che hanno cercato di capitalizzare al massimo l’unicità degli eventi, peraltro vendendo una grossa fetta di biglietti già a novembre, subito dopo l’annuncio delle due date, la domanda è chi potrà mai sostituire un concerto simile se non lo stesso McCartney? Sarebbe assolutamente inaccettabile l’ipotesi di rimpiazzare un ex Beatle con Pupo o un Gigi D’Alessio qualsiasi. Neppure nel peggiore dei 3×2 al discount si oserebbe fare simili offerte.

L’unica mossa, onesta e coerente con l’elevato livello culturale delle proposte annullate, che gli organizzatori di questo ed altri eventi possano fare è il rimborso del costo del biglietto, sic et simpliciter.

Il voucher è il peggiore investimento che si possa fare: visti i costi la prossima volta sarà preferibile andare all’estero per assistere alle performance dei propri beniamini.

È questa la strada per salvare la musica e il mondo dello spettacolo?

Noi crediamo di no!

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034).
Art. 88

(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

1 Le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilita’ sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.
2. A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita’ della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e
teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

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